Un intero articolo del CETA1) – il numero 12 – è dedicato alla normativa nazionale e descrive i fumosi criteri cui dovrà obbedire la regolamentazione mantenuta in vigore dagli Stati o adottata in futuro a proposito di procedure e requisiti per ottenere autorizzazioni e idoneità relative a qualsiasi attività economica. Sono esclusi i servizi che l’UE o uno Stato ha esplicitamente esentato dalla liberalizzazione (elencati nell’Allegato I) o su cui si é riservato il diritto di imporre misure più restrittive rispetto a quanto previsto dal CETA, e che sono elencati nell’allegato II.

Nell’insieme ingarbugliato delle esenzioni nessuno ha inserito, ad esempio, la vendita delle armi da fuoco diverse dalle armi da guerra2). Dunque nell’intero Canada e nell’intera UE requisiti e procedure per concedere una licenza di vendita di pistole, revolver e simili dovranno corrispondere a quelli stabiliti dal CETA.

Criteri fumosi

Gli Stati sono tenuti a far sì che le procedure e i requisiti per ottenere autorizzazioni e idoneità relativi ad attività economiche non siano arbitrari e siano invece chiari e trasparenti (due aggettivi variamente interpretabili), obiettivi (altro concetto dai confini incerti), stabiliti in anticipo (in anticipo rispetto a cosa?) e pubblicamente accessibili. Si tratta di concetti suscettibili di vaste quanto incerte definizioni: le grandi società possono sfruttare la nebulosità a loro vantaggio3).

Requisiti e procedure dovranno inoltre essere il più semplici possibili e non dovranno causare alle attività economiche ritardi o complicazioni. La snellezza procedurale diventa così un valore assoluto grazie al quale le corporations possono ottenere l’approvazione dei loro progetti a detrimento di ogni altra considerazione, interesse pubblico compreso4).

Il preambolo del CETA recita che il trattato preserva il diritto degli Stati a legiferare. Tuttavia questo diritto può essere interpretato come relativo esclusivamente ai settori per i quali il CETA non prevede obblighi5).

L’articolo 28, dedicato alle eccezioni, sancisce che per quel che riguarda l’articolo 12 (normativa nazionale) nulla impedisce agli Stati di adottare norme necessarie per proteggere ordine pubblico, sicurezza pubblica, morale; vita e salute di persone, animali, piante (articolo 28.3.2). Anche il concetto di necessità, tuttavia, è interpretabile e può essere inteso in senso molto restrittivo.

1) il testo completo del trattato: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
2) su questi temi vedihttps://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/09/Making_Sense_of_the_CETA.pdf, pag. 41 e seguenti. L’analisi è stata effettuata prima che il testo del CETA fosse modificato per inserire la clausola ICS al posto dell’ISDS ma è valido per tutti gli altri aspetti
3) , 4)https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/09/Making_Sense_of_the_CETA.pdf, pag. 44
5)https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/09/Making_Sense_of_the_CETA.pdf, pag. 46